Ordine del giorno del Consiglio comunale emendato e condiviso da tutti i consiglieri il 18 febbraio 2022

OGGETTO: Presa d’atto dell’attività svolta dalla Commissione speciale denominata ”Lavori altopiano Murgia Timone”, ovvero opere realizzate nell’ambito del  progetto Parco della storia dell’uomo e conseguenti determinazioni del Consiglio Comunale.
Premesso che:
• il 13 maggio 2021, il Consiglio comunale ha approvata all’unanimità l’istituzione di una Commissione speciale chiamata a riunirsi per un esame de progetto denominato Parco della storia dell’uomo;
• il Consiglio s’impegnava a individuare i componenti della Commissione e che la sua costituzione è avvenuta nei tempi previsti, ovvero entro 30 giorni;
Considerato che:
• in via preliminare è stata consegnata un’ampia documentazione a tutti consiglieri comunali e alla componente tecnica dell’Ente comprendente le seguenti linee guida:
1) Le principali informazioni di carattere generale sugli interventi del Parco della
storia dell’uomo;
2) Quadro normativo completo di tutte le leggi di riferimento in vigore: leggi nazionali, regionali ed internazionali;
3) L’analisi tecnico normativa riguardante gli aspetti più importanti: le finalità delle leggi di tutela del Parco della Murgia Materana, l’analisi sulle zone di protezione e i livelli di tutela, la
normativa sul paesaggio, la normativa sui muretti a secco e le trasformazioni edilizie, l’analisi sugli effetti dell’alterazione geologica prodotto;
Considerato che:
• Per meglio comprendere il quadro conoscitivo della materia i consiglieri sono stati destinatari e invitati a prendere coscienza della normativa che tutela direttamente il Parco della Murgia Materana, ovvero un combinato disposto di leggi generali e specifiche a tutti i livelli amministrativi, regionale, nazionale ed internazionale la cui comune finalità è quella di trasmettere in integrità il territorio del Parco alle generazioni future:
• Legge 771/1986 – Legge nazionale sulla conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera
• D. Lgs 42/2004 – Codice dei Beni Culturali
• Legge 394/1991 – Legge quadro nazionale sulle aree naturali protette
• Leggi Regione Basilicata 11/1990 Istituzione del Parco della Murgia Materana
• Legge Regione Basilicata 28/1994 Legge quadro regionale sulle aree naturali protette
• Legge Regione Basilicata 2/1998 -Istituzione dell’Ente di Gestione del Parco della Murgia Materana
• Legge Regione Basilicata 51/2000 -Normative sulla sentieristica regionale
• Piano del Parco Regionale Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano (2005)
• la Commissione si è avvalsa dell’audizione di tecnici locali e non, impegnati sul versante pubblico e privato, di ex amministratori direttamente interessati al progetto di cui trattasi, di esponenti delle associazioni cittadine che, per prime, e con forza, avevano richiesto un preventivo confronto con l’Ente locale, ma senza gli esiti auspicati. Un aspetto, quest’ultimo, profondamente divisivo e scatenante circa reiterate forme di protesta pubblica con vari mezzi e forme partecipate critiche sulla mancata comunicazione e condivisione dell’iniziativa a carico dell’Altopiano murgico.
Visto l’esito delle audizioni documentate e a disposizione dei consiglieri comunali
tutti:
Ritenuto che non esisteva altra combinazione di leggi tale da evitare la modifica, a seconda dei casi, parziale, irreversibile e la distruzione di aree e monumenti in un parco storico, archeologico e naturale come il Parco della Murgia:
TUTTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO, IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA DI IMPEGNARE IL SINDACO E LA GIUNTA PER IL TRAMITE DEGLI UFFICI COMPETENTI A:
1. Recepire i contenuti della relazione redatta dalla commissione speciale “Murgia Timone” di cui questo Consiglio ha preso atto;
2. Ad accertare le difformità di alcune lavorazioni emerse durante le audizioni, e riportate in relazione, che sembrerebbero essere state eseguite in contrasto con il regime vincolistico dell’area in esame;
3. Nell’ipotesi in cui siano confermate le circostanze di cui al precedente punto, a porre in essere, ove possibile e sempre nel rispetto dell’origine antropica e naturalistica dei luoghi, qualsiasi iniziativa volta al ripristino dello stato dei luoghi alle condizioni originarie;
4. Ove, per circostanze connesse alla irreversibilità delle lavorazioni eseguite, non fosse possibile il ripristino, ad adottare in occasione di azioni di manutenzione e conservazione, gli interventi di salvaguardia in conformità alle norme di tutela vigenti;
5. Ove ricorrano i presupposti, a promuovere azioni volte al risarcimento del danno al paesaggio, all’ambiente ed al patrimonio storico subito dalla comunità.